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Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno

Pubblicato il: 22 Dicembre 2021

L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI

Oltre ad Associazioni, Onlus, Fondazioni e cooperative sociali, i soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

 

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

 

Sono inoltre obbligati, ancorché non iscritti al registro delle imprese i “piccoli imprenditori” di cui all’art. 2083 del Codice civile quali gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Sono esclusi i liberi professionisti, con qualche dubbio sulle STP.

 

COVID 19 – GLI AIUTI RICEVUTI DALLE IMPRESE

Nel corso del 2020 sono stati erogati, sotto diverse forme, contributi, sovvenzioni e aiuti: contributi a fondo perduto, garanzie a copertura di mutui, crediti d’imposta ecc. dallo Stato, dalle Agenzie fiscali, dalle Regioni, dalle CCIAA e dai Comuni. Tali aiuti sono stati ricompresi in buona parte nell’ambito del “temporary framework” europeo e nel regime “De Minimis”.

Tali aiuti sono ricompresi tra quelli che devono essere pubblicati sul sito internet aziendale.

 

CONTRIBUTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€.

Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti sono complessivamente soggetti all’obbligo pubblicitario.

Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000€, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).

Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2020) ma non erogato (nel 2020, in quanto incassato nel 2021 …), non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2021, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Gli aiuti interessati dalla pubblicazione sono quelli ricevuti dallo Stato; Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni; Università; Istituti autonomi case popolari; CCIAA e loro associazioni; Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali; Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale; Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Agenzie fiscali; Società a controllo pubblico.

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

 

AIUTI DI STATO REGISTRATI SU RNA

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), la registrazione degli stessi nel predetto sistema sostituisce gli obblighi di pubblicazione a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, se non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Si consiglia in ogni caso di indicare anche tali aiuti sul sito internet aziendale (o sul portale delle associazioni di categoria).

 

COME E DOVE PUBBLICARE

La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.

È previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.

Anche per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata e/o microimprese, è possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa, ma stante l’attuale normativa non è certo che detto comportamento esoneri dall’obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito internet aziendale. Quindi si ritiene corretto pubblicare gli aiuti e contributi ricevuti sempre sul sito internet aziendale (o dell’associazione di categoria).

 

Fac-simile per gli aiuti di Stato già presenti nel sito RNA

“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” 

In taluni casi, si pensi a tutte le fattispecie di crediti d’imposta, potrebbe risultare opportuno distinguere fra maturazione e fruizione degli aiuti per fornire l’informazione più ampia possibile.